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Informazioni legali

L’Agenzia Immobiliare New International declina ogni responsabilità per quanto riguarda l’esaustività e la correttezza delle informazioni ivi contenute, che sono da considerarsi meramente indicative. L’acquisto di un immobile è regolato dal Codice Civile, negli art.dal 1537 al 1541. In base all’art. 1350 del c.c. i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono farsi per atto pubblico a pena di nullità. La stessa norma si applica anche alla procura e al preliminare di compravendita. Sempre a pena di nullità è necessario che nei contratti di compravendita siano contenute le dichiarazioni previste dalla L. 165/90 (dichiarazione del reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi) e dalla L. 47/85 sul condono edilizio. E’ il Codice Civile stesso a regolare la figura dell’agente immobiliare. L’art. 1754 C.C. definisce mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Può essere definito legittimamente agente immobiliare, e come tale ha diritto ad essere remunerato in base alla provvigione concordata, esclusivamente l’imprenditore commerciale iscritto al Ruolo degli Agenti d’Affari in Mediazione presso una Camera di commercio. Chi pertanto non è iscritto a tale Ruolo, disciplinato dalla L. 39/89 e segg., esercita abusivamente l’attività. L’agente immobiliare agisce nell’interesse delle due parti contemporaneamente e da entrambe ha diritto al pagamento della provvigione (art. 1755 Codice Civile) che, se non stabilita diversamente in contratto generalmente ammonta, in Provincia di Lucca, al 2% da ciascuna delle parti sul prezzo pagato per l’immobile. Ricordiamo che l’agente immobiliare non si limita a mettere in relazione la domanda con l’offerta, ma condivide con i clienti le proprie conoscenze e tutte le informazioni che ottiene riguardanti l’immobile posto sul mercato. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 Codice Civile). Pertanto, il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare matura alla conclusione del contratto così come sopra specificato. La nostra agenzia segue comunque i clienti fino alla firma del rogito notarile, cioè fino alla conclusione definitiva e formale dell’affare. La provvigione deve essere corrisposta all’agente immobiliare anche nel caso che l’affare sia concluso con persona contattata per suo tramite dell’agente stesso o che l’affare sia concluso direttamente dal cliente o tramite altro agente immobiliare, qualora l’incarico contenga la clausola di esclusiva.

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